Il regime penitenziario spagnolo é regolato principalmente dalla Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) del 1979 e dal Reglamento Penitenciario del 1996. Si fonda su principi di rieducazione e reinserimento sociale (art. 25.2 della Costituzione spagnola).
Gli organi preposti alle decisioni sono organi dello Stato. La gestione dipende in gran parte dal Ministerio del Interior (Dirección General de Instituciones Penitenciarias).
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias è un organo del Ministero dell’Interno incaricato della direzione, coordinamento e supervisione delle istituzioni penitenziarie.
La sua struttura è definita nel Real Decreto 207/2024, che stabilisce la struttura organica di base del Ministero dell’Interno.
La Segreteria Generale delle Istituzioni Penitenziarie è organizzata nei seguenti organi:
- Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social
Responsabile della direzione delle istituzioni penitenziarie in relazione all’esecuzione penale e alle alternative di sua competenza. - Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas
Gestisce le pene e le misure alternative alla detenzione. - Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
Responsabile della direzione delle attività volte al mantenimento e al miglioramento dell’igiene e della salute negli istituti penitenziari. - Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial
Si occupa del coordinamento territoriale con i diversi servizi periferici e della promozione di progetti di collaborazione istituzionale. - Subdirección General de Recursos Humanos
Responsabile dell’organizzazione generale delle risorse umane e della gestione del personale che presta servizio nei centri e nei servizi della Segreteria Generale. - Subdirección General de Planificación y Gestión Económica
Gestisce l’esecuzione del bilancio, gli appalti pubblici, la gestione patrimoniale e la manutenzione delle infrastrutture. - Subdirección General de Análisis e Inspección
Responsabile del monitoraggio e della valutazione dei risultati delle attività penitenziarie, nonché della funzione ispettiva sui servizi, organismi e centri dell’Amministrazione Penitenziaria (es.wikipedia.org).
Inoltre, dipende dalla Segreteria Generale delle Istituzioni Penitenziarie l’ente di diritto pubblico Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), che gestisce i lavori e i programmi formativi in ambito penitenziario.Alcune comunità hanno funzioni trasferite. La Catalogna gestisce completamente le sue carceri; i Paesi Baschi dal 2021 hanno competenze proprie.
Attualmente ci sono circa 80 centri penitenziari ordinari, oltre a centri di inserimento sociale e centri psichiatrici.
Tipi di istituti
- Centros penitenciarios ordinarios (carceri comuni)
- Centros de inserción social (CIS) – simili a case di reinserimento, per condannati in regimi aperti o misure alternative
- Centros de régimen cerrado – sezioni ad alta sicurezza
- Centros psiquiátricos penitenciarios – per detenuti con gravi patologie mentali
Classificazione interna
La Spagna adotta un sistema a gradi:
- Primer grado – regime chiuso (alta sicurezza, limitata socialità)
- Segundo grado – regime ordinario (la maggior parte dei detenuti)
- Tercer grado – regime aperto o semi-libertà (permessi di lavoro, uscita di giorno, rientro la sera)
Popolazione carceraria
- Negli ultimi anni il numero di detenuti è diminuito (circa 46–48.000 nel 2024, contro i 70.000 del 2010).
- Tasso di affollamento inferiore a quello di molti Paesi UE.
- Circa il 25–30% sono cittadini stranieri.
Diritti e attività dei detenuti
- Istruzione, formazione professionale e lavoro in carcere.
- Accesso a sanità pubblica, assistenza sociale e psicologica.
- Possibilità di permessi e regimi aperti se soddisfatti i requisiti.
- Programmi specifici per tossicodipendenti, violenza di genere, radicalizzazione, ecc.
Misure alternative
- Lavori in beneficio della comunità
- Arresto domiciliare o braccialetto elettronico in certi casi
- Libertad condicional (libertà condizionale)
Il controllo giurisdizionale sull’operato della amministrazione.
In Spagna il Juez de Vigilancia Penitenciaria (JVP) è una figura chiave nel garantire che l’esecuzione della pena rispetti la legge e i diritti fondamentali dei detenuti.
È un organo giurisdizionale, istituito dalla Ley Orgánica General Penitenciaria (art. 76-78).
Controllo della legalità dell’esecuzione
- Vigila perché le pene e le misure privative della libertà siano eseguite conformemente alla Costituzione, alle leggi e alle sentenze.
- Risolve i reclami e ricorsi dei detenuti contro decisioni dell’amministrazione penitenziaria (sanzioni disciplinari, classificazioni, trasporti, ecc.).
Tutela dei diritti fondamentali
- Garantisce che siano rispettati i diritti fondamentali e libertà pubbliche dei detenuti.
- Può ordinare misure per evitare violazioni (ad es. condizioni di salute, accesso alle cure, comunicazioni con avvocati e familiari).
Controllo disciplinare
- Convalida o annulla le sanzioni disciplinari gravi (ad esempio isolamento prolungato) comminate dall’istituzione penitenziaria.
- Autorizza misure restrittive eccezionali.
Modifiche di regime e benefici
- Decide su questioni come:
- Libertad condicional (libertà condizionale)
- Semilibertad o tercer grado (conferma o revoca)
- Revoca o concessione di benefici penitenziari
Altri poteri
- Autorizza le intercettazioni o limitazioni di comunicazioni dei detenuti in casi specifici.
- Supervisiona l’esecuzione delle misure di sicurezza applicate a soggetti non imputabili.
- Riceve rapporti periodici dalla direzione dei centri penitenziari.
Il JVP è il garante giurisdizionale della legalità penitenziaria in Spagna. È il giudice a cui il detenuto (o il suo avvocato) può rivolgersi quando ritiene che i propri diritti siano stati violati durante l’esecuzione della pena.
In Spagna ci sono 50 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria ordinari.

